Voto

In latino, « votum » è desiderio vivo, e nel linguaggio ecclesiale significa un desiderio ardente della Chiesa, del Battesimo o di un altro Sacramento, pur essendo impossibilitati a riceverlo.

Tale « voto » è condizione sufficiente per raggiungere la salvezza.

Il voto ( dal latino voveo: prometto, consacro ) è una pratica che si riscontra presso tutte le religioni.

Consiste nel dedicare a una divinità un bene ( oggetto, animale o altro ) per esprimere gratitudine per una grazia ricevuta o per impegnare la divinità medesima a concedere qualcosa.

La pratica del voto è attestata nell'Antico Testamento ( Gen 28,20; Nm 21,1; Sal 61,9; 2 Mac 3,35 ) e nel Nuovo Testamento ( At 18,18; At 21,23-26 ).

In sede teologica il voto è considerato un atto di culto a Dio che obbliga seriamente colui che lo compie.

Il Codice di diritto canonico lo definisce "la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio" ( can. 1191, § 1 ).

Secondo la disciplina canonica il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo superiore in nome della Chiesa, diversamente è privato.

È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.

È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; è reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; è misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.

Il voto cessa quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto, con la dispensa e con la commutazione.

Particolare rilievo hanno i voti pubblici emessi dai religiosi e riguardanti i consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza.

v. Istituti religiosi e secolari; Vita consacrata

Religioso: professione pubblica dei consigli evangelici in un istituto religioso;

o suffragio: dichiarazione della propria volontà in un procedimento di elezione o di deliberazione.

Questo capitolo è un'aggiunta.

Enumera le regole per la soddisfazione dei voti ( Lv 7,16; Lv 22,21; Nm 30,3-16; Dt 12,6-12; Dt 23,19.22-24 ).

È un regolamento del tempio postesilico che ha potuto esistere a parte e che è stato unito alla legislazione data sul Sinai ( vv 1-2a e 34 ).

Il voto imponeva originariamente un obbligo grave, ma questo si è allentato e si è finalmente ammesso che fosse commutato in un pagamento in denaro, salvo per il voto di sterminio o anatema ( vv 28-29 ).

Lv 27,1

Concilio Ecumenico Vaticano II

Politico: diritto e dovere del cittadino, libertà del … Gaudium et spes 75

Catechismo della Chiesa Cattolica

Le società di vita apostolica 930
Promesse e voti 2102
In sintesi 2135
Comp. 443

Summa Teologica

In sé II-II, q. 88
Impedimento matrimoniale Spl q. 53
  Spl q. 61
… religiosi II-II, q. 186, a. 6 ss.