Supplemento alla III parte

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Articolo 6 - Se i suffragi giovino alle anime del purgatorio

Pare che i suffragi non giovino alle anime del purgatorio.

Infatti:

1. Il purgatorio fa parte dell'inferno.

Ora, nell'inferno « non vi è alcuna redenzione ».

E nei Salmi [ Sal 6,6 Vg ] si legge: « Nessuno all'inferno spera in te ».

Quindi i suffragi non giovano a chi è nel purgatorio.

2. La pena del purgatorio è una pena finita.

Se quindi viene condonata con i suffragi, moltiplicandoli si potrà arrivare al punto di cancellarla completamente.

E così il peccato rimarrà completamente impunito.

Ma ciò è incompatibile con la giustizia divina.

3. Le anime sono trattenute nel purgatorio perché purificate possano giungere monde al regno dei cieli.

Ma nulla può essere purificato senza un'azione che tocchi il soggetto.

Quindi i suffragi dei vivi non diminuiscono la pena del purgatorio.

4. Se i suffragi per le anime purganti valessero, varrebbero soprattutto per quelli che li ordinarono prima di morire.

Ma questi suffragi talvolta non hanno valore.

Come nel caso di chi morendo ne ordina per sé un numero così grande che, se fossero subito eseguiti, basterebbero ad abolire tutta la pena; se però capita che essi vengano rimandati a dopo che egli ha scontato tutta la pena, quei suffragi non gli contano nulla: poiché non possono contargli prima che vengano fatti; e se gli vengono fatti dopo, non ne ha più bisogno, avendo già scontato la pena.

Quindi i suffragi per le anime del purgatorio non hanno valore.

In contrario:

1. S. Agostino [ Enchir. 110 ] afferma che i suffragi giovano a coloro che non sono né molto buoni, né molto cattivi.

Ma tali sono appunto le anime del purgatorio.

Quindi, ecc.

2. Dionigi [ De eccl. hier. 7,3,4 ] scrive che « il sacerdote di Dio intende pregare per quei defunti che, pur essendo vissuti santamente, contrassero delle macchie per umana fragilità ».

Ora, in purgatorio ci sono proprio queste anime.

Quindi, ecc.

Dimostrazione:

La pena del purgatorio supplisce a quella soddisfazione che non fu completata mentre l'anima era nel corpo.

Ora, essendo chiaro in base a quanto si è detto [ a. 1, ad 2 ] che le opere di uno possono valere a soddisfare per altri, sia vivi che morti, non c'è dubbio che i suffragi fatti dai vivi giovano alle anime del purgatorio.

Analisi delle obiezioni:

1. Quel testo si riferisce all'inferno dei reprobi, dove « non c'è redenzione » per quelli che vi sono dannati per sempre.

Oppure si può rispondere col Damasceno [ De his qui in fide dorm. 8 ] che questo e altri testi consimili vanno spiegati secondo le cause inferiori, cioè secondo l'esigenza dei meriti di quanti sono deputati alle pene.

Ma la divina misericordia, che supera i meriti degli uomini, può talvolta disporre diversamente in seguito alle preghiere dei giusti.

Ora, « Dio muta la sua sentenza », dice S. Gregorio [ Mor. 16,37 ], « ma non le sue disposizioni ».

Per cui anche S. Giovanni Damasceno [ l. cit. ] adduce gli esempi dei Niniviti, di Acab e di Ezechia, nei quali appare chiaramente che la sentenza divina comminata contro di essi fu poi revocata per divina misericordia [ Gn 2,10; 1 Re 21,29; 2 Re 20,5.6 ].

2. Non c'è alcun inconveniente nel fatto che la pena delle anime purganti venga completamente annullata per il moltiplicarsi dei suffragi.

Da ciò non segue infatti che i peccati restino impuniti, poiché la pena dovuta è accettata ed espiata da un altro sotto forma di soddisfazione.

3. La purificazione dell'anima nel purgatorio consiste nell'espiazione del reato che impedisce il conseguimento della gloria.

Ma poiché la pena che uno subisce può espiare il reato di un altro, come si è visto [ nel corpo ], nulla impedisce che uno venga purificato grazie alla soddisfazione offerta da un altro.

4. Il valore dei suffragi deriva da due cose: dall'opera operante e dall'opera operata.

E intendo per opera operata non solo i sacramenti della Chiesa, ma anche l'effetto derivante dall'opera: come ad es. dall'elemosina elargita ai poveri derivano sia il sollievo per essi, sia le preghiere che i medesimi elevano a Dio per il defunto.

- E così pure l'opera operante può essere considerata in relazione all'agente principale, oppure in relazione a chi la esegue.

Ora, dico che quando un moribondo dispone per sé i suffragi degli altri, egli ne riceve già il premio, anche prima che vengano fatti, relativamente all'efficacia dei suffragi derivante dall'opera operante dell'agente principale.

Non ne riceve però quel frutto che deriva solo dall'opera operata, o dall'opera operante di chi deve eseguirla, prima che i suffragi vengano fatti.

E se poi avviene che uno venga purificato dalla pena prima dei suffragi, egli sarà defraudato del frutto dei medesimi per colpa di chi doveva fare i suffragi.

Infatti non si può escludere che nelle cose temporali, e tale è pure la pena del purgatorio, uno possa essere defraudato per colpa di un altro: sebbene della retribuzione eterna nessuno possa essere defraudato se non per colpa propria.

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