Diritto

… Canonico

È l'insieme di fattori che organizzano giuridicamente la comunità ecclesiastica.

Con l'espressione "diritto canonico" ci si riferisce anche alla scienza che studia l'ordinamento giuridico.

Tutte le Chiese cristiane conoscono un diritto canonico, le cui finalità e la cui pratica configurazione sono determinate dalle diverse ecclesiologie di riferimento.

La Prima lettera ai Corinzi di s. Paolo già mostra come le comunità cristiane delle origini si organizzassero facendo riferimento a norme di origine "divina" ( 1 Cor 7,10 ), "apostolica" ( 1 Cor 7,12 ), "consuetudinaria" ( 1 Cor 14,34 ) e a norme derivanti "dalla stessa comunità" ( 1 Cor 6,4-8 ).

Le norme furono assai presto unite in raccolte.

Per tutto il primo millennio le Chiese d'Oriente e la Chiesa d'Occidente ebbero una disciplina comune, basata prevalentemente sui canoni emanati dai concili ecumenici, universalmente accolti.

Il diritto canonico cattolico

Nella Chiesa cattolica viene detto "diritto canonico" il complesso delle norme giuridiche ( canones ) emanate direttamente o indirettamente dalla competente autorità ecclesiastica per regolare la vita della Chiesa.

Nel sec. XII assunse grande importanza l'opera di Graziano detta Concordia discordantium canonum ( Armonizzazione dei canoni discordanti ) o anche Decretum ( v. Decreto ).

Graziano pose le basi della scienza canonica, ormai studiata in tutta Europa.

Altra importante raccolta ( o meglio: collezione di raccolte ) fu il Corpus iurìs canonici ( Corpo di diritto canonico ), così detto da Gregorio XIII nel 1580 nel "breve" di approvazione dell'edizione romana.

Nel 1917 venne promulgato il Codice di diritto canonico, redatto alla stregua delle codificazioni dell'epoca.

Attualmente il diritto canonico della Chiesa cattolica si compone:

1. del Codice di diritto canonico promulgato il 25.1.1983 ( i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina );

2. del Codice dei canoni delle Chiese orientali, promulgato il 18.X.1990 ( i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese cattoliche orientali);

3. della costituzione apostolica Postar bonus sulla Curia Romana, del 28.VI.1988;

4. del diritto liturgico ( non codificato );

5. del diritto che regola alcune materie con le nazioni o altre società politiche;

6. del diritto proprio delle Chiese particolari, degli istituti di vita consacrata e delle altre aggregazioni variamente denominate.

L'interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa, confermata dall'autorità pontificia, spetta al Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi legislativi.

Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli "Acta Apostolicae Sedis" ( Atti della Sede Apostolica ).

Sono consentite le versioni nelle lingue correnti, ma ufficiale è sempre e solo il testo latino.

v. Codice di diritto canonico; Diritto e cristianesimo

… e cristianesimo

Il rapporto tra cristianesimo e diritto è particolarmente complesso.

Al contrario dell'ebraismo e dell'Islam, il cristianesimo non si propone come "portatore" di un proprio sistema giuridico, ossia di un insieme peculiare di leggi e di norme.

Formazione del diritto canonico

Cristo non detta alcuna legge, al di là di quella fondamentale dell'amore e del perdono.

Egli si limita a sancire alcuni principi ( come l'indissolubilità del matrimonio, conseguente al divieto per il marito di ripudiare la moglie ).

Già i primi cristiani riconoscono chiaramente che il Regno dei cieli e il mondo non possono coincidere ( più tardi Agostino di Ippona porrà in rilievo l'irriducibile alterità tra città di Dio e città dell'uomo ), che occorre "dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio", sul presupposto di una distinzione tra Chiesa e Stato estranea al mondo ebraico e a quello islamico.

Nonostante ciò, la cristianizzazione dell'impero romano e poi dei popoli barbarici porta il cristianesimo dalla situazione di religione perseguitata al ruolo di culto ufficiale ed esclusivo.

La religione cristiana è posta a fonte dell'intera gerarchia dei valori in campo etico, giuridico e politico.

Conseguenze sul piano giuridico sono la formazione del diritto canonico e un forte influsso sul diritto civile.

Parallelamente alla costruzione dell'imponente struttura istituzionale della Chiesa medievale, si andò faticosamente formando un diritto teso a regolare e disciplinare il diritto della Chiesa stessa.

Tale diritto è basato, per la Chiesa cattolica latina, prima sul Corpus iuris canonici ( composto da collezioni normative formatesi tra i secc. XIII e XV e "ufficializzate" col concilio di Trento nel sec. XVI ) e poi nel sec. XX, dal Codice di diritto canonico ( Codex iurìs canonici del 1917, sostituito in tempi recenti dal nuovo Codice del 1983 ).

Il diritto canonico ( così si chiama il diritto della Chiesa cattolica ) eserciterà un notevolissimo influsso sullo sviluppo del diritto europeo, da quello penale e processuale a quello del diritto di famiglia, sia nei contenuti, sia nelle soluzioni tecniche.

Dal diritto canonico vengono, per esempio, il concetto di "equità" e quello inglese di equity, visti come correttivi della rigidità del diritto strettamente inteso.

L'influsso del cristianesimo sul diritto tardoromano e medievale

In epoca romana la Chiesa cristiana si trova di fronte a un imponente e raffinato fenomeno giuridico rappresentato dal "diritto romano" che l'imperatore bizantino Giustiniano raccoglie nella famosa collezione tramandata col nome di Corpus iuris civili» ( raccolta organica del diritto civile ).

In quest'epoca la Chiesa, pur accettando il diritto romano vigente ( nelle fonti dell'epoca e in quelle successive si legge la significativa frase jure romano vivit Ecclesia; la Chiesa vive secondo il diritto romano ), esercita un circoscritto ma potente influsso su tale diritto, facendo inserire, in ambito penale, sanzioni che prima non esistevano ( per esempio, contro i casi di eresia e di omosessualità ) e limitando e rendendo più difficile la pratica di istituti condannati dalla morale cristiana, come il divorzio, tanto che alcuni studiosi parleranno al proposito del formarsi di un diritto "romano cristiano".

In epoca tardoromana, l'influsso del cristianesimo sul diritto rimane, tutto sommato, un fatto marginale, mentre assai più ampio e capillare fu nel Medioevo con la completa cristianizzazione dell'Europa.

Dal connubio tra valori tipici del cristianesimo e quelli del mondo germanico nasce un nuovo modello di prova nel processo ( specialmente in quello penale ): nascono istituti quali l'"ordalia giudiziaria", il duello tra accusatore e accusato, in cui si pensa che Dio faccia vincere chi ha ragione; i vari tipi di "giudizio di Dio", per cui afferma la propria innocenza chi riesce, grazie alla presunta assistenza divina, a compiere cose che vanno normalmente oltre le capacità umane, come camminare sui carboni ardenti; il giuramento solenne, la cui importanza deriva sia dal particolare senso dell'onore dell'uomo germanico, sia dal timore della punizione di Dio per lo spergiuro.

L'influsso cristiano attenua inoltre il rigore della sanzione penale tipica del mondo barbarico: la legge del taglione, che impone la regola "occhio per occhio dente per dente", viene spesso tradotta in compensazioni pecuniarie.

Inoltre esso induce a prendere in considerazione la volontà di chi agisce per stabilire il grado di colpevolezza: si pongono così le basi remote del diritto penale moderno.

Attraverso i "libri penitenziali" irlandesi ( elenchi di peccati e penitenze ), elaborati a partire dal sec. VI, la penitenza pubblica viene sostituita con la "penitenza privata" ( data cioè dal confessore al penitente in occasione della confessione ) che rimane ancora nella prassi in ambito cattolico.

Questi libri, da cui deriveranno i manuali a uso dei confessori, contribuiranno, da un lato, a creare l'attenzione per il momento interiore e della volontarietà caratteristica del diritto penale della Chiesa e in parte anche dello Stato moderno e, dall'altro, a forgiare quella mentalità di tipo giuridico-casistico così tipica del mondo cattolico neolatino.

Per tutto il Medioevo i principi cristiani sono posti come base di tutto l'ordinamento politico e giuridico della società cristiana.

Questa si regge su due complessi di fonti giuridiche: il diritto civile ( ius civile ), di derivazione romanistica, che disciplina la società secolare ( cioè il settore civile-patrimoniale e quello dell'organizzazione delle forme di governo politico, ivi compreso il diritto penale ); e il diritto canonico ( ius canonicum ), che disciplina la Chiesa, lo stato giuridico dei sacerdoti e dei religiosi, gli ordini monastici, i processi ecclesiastici ( tra cui quelli contro "i nemici della fede"; eretici o streghe ) e il matrimonio.

Il diritto laico, formato dal Corpus iuris civilis e dagli usi feudali e commerciali ( statuto mercatorum ), risentiva fortemente delle concezioni religiose cristiane.

Tipico esempio ne è il divieto di prestito su interesse o divieto di "usura", che allontanò i cristiani dalla pratica del prestito di denaro, esercitata in loro luogo dagli ebrei, che non erano colpiti dalle sanzioni canoniche e che furono spesso costretti dalle autorità a tale attività soprattutto nel periodo dei ghetti.

Profondo fu l'influsso del cristianesimo sullo stato giuridico delle persone, sul matrimonio e sulla famiglia.

Sebbene non potesse direttamente sopprimere le forme ( più larvate che palesi invero ) di schiavitù ( come la servitù della gleba che legava la persona del contadino al fondo patrimoniale del signore ) e anzi arrivasse a recepire certe situazioni di servaggio ( come nel caso dei servi ecclesiae, "servi della Chiesa" ), la Chiesa si adoperò per assicurare a tutti alcuni fondamentali diritti, come quello al matrimonio e a seguire la propria vocazione religiosa, anche se di norma il povero poteva aspirare solo a posizioni molto modeste nell'ambito dei conventi e delle strutture ecclesiali.

La politica antischiavista della Chiesa si esplicò con maggiore chiarezza dopo la scoperta dell'America, sollecitata dal disumano modo dei colonizzatori spagnoli di trattare le popolazioni indigene dell'America Latina.

Uomini di Chiesa condussero battaglie a difesa dei diritti di quei popoli, trascinando spesso con sé l'elite intellettuale cattolica.

Benefica sia nei confronti dei soggetti in condizione servile o semiservile, sia nei confronti di un'altra categoria tradizionalmente debole ed emarginata, quella delle donne, è la posizione giuridica assunta dalla Chiesa rispetto al matrimonio ( a partire dalla metà del XII sec. con le prime collezioni di leggi canoniche e in particolare col Decreto di Graziano ).

Sancendo che il matrimonio poteva nascere solo da un libero atto di volontà dei due sposi, si tutelava in linea di principio ( contro quella che era la prassi della società medievale, ove comuni erano i matrimoni combinati e dove era dato pochissimo spazio alla facoltà di scelta della donna ) il diritto delle persone indipendentemente dal sesso.

Questa posizione ferma a favore della libertà e dignità della donna che troviamo nelle fonti del diritto canonico medievale non può, peraltro, far dimenticare come in altri campi - per esempio in quello della stregoneria - le donne che offrivano di sé un'immagine in qualche senso deviante ( da quelle che praticavano la medicina popolare a quelle che si dedicavano alla predizione del futuro, o semplicemente erano caratterizzate da qualche stranezza di comportamento ) diventassero facilmente vittima dei processi inquisitori per stregoneria.

In merito è interessante notare come, proprio allo scopo della repressione dei movimenti ereticali e della stregoneria e di tutelare l'ordine e l'ortodossia nella Chiesa, venga forgiato, a partire dal XII sec., il processo romano canonico.

Basato sulla forma scritta e imperniato sulla figura del giudice istruttore ( che ricerca la prova servendosi anche della tortura per strappare agli imputati la confessione ), questo tipo di processo sarà il modello al quale si ispirerà il diritto laico ( e poi quello statale ) nel creare il proprio processo sia civile che penale nei paesi dell'Europa centrale e meridionale, mentre in area inglese ( e poi americana ) sopravviverà la forma del processo accusatorio di origine germanica.

Depurato di elementi sorpassati e anacronistici ( come la costrizione fisica a confessare ), lo schema del processo romano canonico sopravvive ancora oggi in molti paesi europei, oltre che nei giudizi innanzi ai tribunali ecclesiastici.

Riforma protestante e diritto

Nei paesi riformati viene a cessare la giurisdizione del papa e dei vescovi legati a Roma e perde ogni rilevanza il diritto canonico.

Ciò porta a una situazione in cui anche la gestione e la disciplina esterna e giuridica della Chiesa diventa di competenza del sovrano e della comunità civile: il sovrano cumula così anche la qualifica di capo della Chiesa nazionale.

Non essendoci più il filtro del diritto canonico, i princìpi cristiani vengono affermati direttamente nella stessa legislazione civile.

Così alcune rigide prescrizioni tipiche del cristianesimo medievale e del cattolicesimo ( come il divieto del prestito su interesse e un certo sfavore verso il commercio visto come facile fonte di peccato e di disonestà ) vengono in questi ambiti a essere attenuate o superate ( considerandosi il successo in campo commerciale come frutto dell'operosità umana del tutto lecito, purché conseguito con comportamenti corretti ), permettendo la formazione, nelle terre riformate, di un ceto vivace e dinamico di commercianti e banchieri.

D'altro lato la Riforma protestante, sotto la spinta dell'esigenza di far convivere più confessioni religiose sullo stesso territorio e del principio del libero esame delle Scritture ( che valorizza i diritti di libertà individuale dei credenti ), facilita l'evolversi di quel processo di maturazione che porterà all'elaborazione soprattutto da parte delle frange dissidenti del movimento riformatore, dei principi di separazione tra Chiesa e Stato e di libertà religiosa, che troveranno espressione nell'esperienza costituzionale statunitense alla fine del '700.

Cristianesimo e diritto in epoca moderna e contemporanea

L'influsso fortissimo del cristianesimo sul diritto europeo permane tino alla laicizzazione alla secolarizzazione della società europea.

Questo processo che inizia nel XVIII sec. sotto l'impulso dell'illuminismo e prosegue col liberalismo ottocentesco, porta a distinguere l'ambito del diritto e della politica da quello della morale e della religione, separando la Chiesa dallo Stato.

Grazie alla generale accettazione della necessità di distinguere nettamente tra religione, politica e diritto, la separazione tra Chiesa e Stato, affermatasi dapprima negli Stati Uniti d'America fin dalla nascita dello Stato federale, è stata ormai accolta più o meno nettamente anche negli altri Stati europei.

Così in Italia gli ultimi fatti salienti di questa "laicizzazione" dello Stato e del diritto sono individuabili nell'introduzione del divorzio ( 1970 ); nell'approvazione della legge che consente l'aborto in casi predeterminati ( 1978 ); nell'affermazione da parte della Corte Costituzionale della "laicità dello Stato" come principio di fondo dell'ordinamento costituzionale italiano ( 1989 ).

Cristianesimo, società contemporanea e diritti umani

Sarebbe affrettato desumere dal processo accelerato di secolarizzazione delle società attuali che non vi sia più alcun influsso del cristianesimo sul diritto.

Ciò è esatto nel senso che non vi è oggi, contrariamente a ciò che accadeva in passato ( e a ciò che accade in ambito islamico ), nessun influsso "diretto" del cristianesimo sul mondo del diritto: è venuto meno cioè l'obbligo di conformare il diritto ai principi religiosi.

Tuttavia l'appartenenza religiosa e la formazione ideologica dei legislatori e degli operatori del diritto che devono applicare le leggi, non è certo senza conseguenze pratiche.

Soprattutto occorre considerare come l'intero "corpo normativo" da cui sono disciplinati i paesi a prevalenza cristiana in genere abbia un'origine e un'impostazione di fondo ancora complessivamente cristiane.

C'è da rilevare l'indiretto influsso esercitato dal magistero della Chiesa cattolica ( attraverso soprattutto le encicliche dei pontefici e i documenti del concilio Vaticano II ) nonché dalle prese di posizione delle Chiese protestanti sullo sviluppo dei diritti
umani e, in particolare, sulla tutela del diritto di libertà religiosa e di obiezione di coscienza.

Quanto alla questione dei diritti umani in generale, già nella prima meta del '900, in opposizione alle ideologie totalitarie del comunismo e del nazifascismo, si era cominciato a elaborare - su motivi ripresi dalla filosofia scolastica e dal diritto naturale cristiano - una teoria dei diritti fondamentali dell'uomo in prospettiva sociale: tale riflessione influenzò ( per esempio, nel settore della famiglia, della scuola e dei diritti educativi dei genitori ) la costituzione italiana del 1948 e quella della Germania.

Oggi l'influsso si esercita in vari campi, da quello di un favorevole trattamento degli immigrati a quello della resistenza contro la reintroduzione in Europa della pena di morte, al settore della tutela della famiglia e della procreazione, a quello, da ultimo, del favorevole trattamento fiscale degli enti con finalità religiose e senza fine di lucro.

Cristianesimo e diritto internazionale

Il diritto internazionale nasce come diritto teso a regolare i rapporti tra gli Stati cristiani, ma anche dopo aver perduto tale connotazione originaria di diritto dei popoli ( ius gentium ) della comunità cristiana ( res publica christiana ), esso ha mantenuto, soprattutto a livello di dichiarazioni internazionali di diritti, un'impronta indelebile di matrice religiosa.

La sua visione di fondo, che potremmo definire di "giusnaturalismo cristiano", è stata ampiamente valorizzata dal magistero degli ultimi pontefici e dalle Chiese protestanti.

L'ispirazione cristiana è rilevabile in molte norme del diritto internazionale, in dichiarazioni internazionali, in patti e convenzioni tra Stati, a tutela dei diritti dell'uomo.

v. Concordato ecclesiastico; Diritti umani; Diritto canonico

Magistero

Il diritto positivo dei popoli, indispensabile anche esso nella Comunità degli Stati, ha l'ufficio di definire più esattamente le esigenze della natura e di adattarle alle circostanze concrete, e inoltre di prendere con una convenzione che, liberamente contratta, è divenuta obbligatoria, altre disposizioni, dirette sempre al fine della comunità.

Discorso Pio XII
6-12-1953

Ma non vediamo come la Chiesa cattolica, se vuol essere fedele e consequenziaria ai principi costitutivi del suo divino Fondatore, possa prescindere dal dare a se stessa un « diritto canonico »:

se la Chiesa è società visibile, gerarchica, impegnata ad una missione salvatrice, che non ammette se non una univoca e determinata realizzazione, custode d'una Parola, che dev'essere conservata rigorosamente e diffusa apostolicamente, responsabile della salute dei propri fedeli e dell'evangelizzazione del mondo, non può fare a meno di darsi leggi, coerentemente derivate dalla Rivelazione e dai bisogni sempre insorgenti della sua vita sia interiore, che esteriore.

Catechesi Paolo VI
17-8-1966

Concilio Ecumenico Vaticano II

Canonico: insegnamento Optatam totius 16
Revisione: serviranno di norma i decreti sui Vescovi Christus Dominus 44
e dell'apostolato dei laici Apostolicam actuositatem 1
dovrà rivedere lo stato giuridico dei catecumeni Ad gentes 14
Nelle Missioni Ad gentes 19
Internazionale: da osservarsi in tempo di guerra Gaudium et spes 79
Naturale: valore immutabile Gaudium et spes 79

Catechismo della Chiesa Cattolico

« A immagine di Dio » 360
Libertà e responsabilità 1738
La libertà umana nell'Economia della Salvezza 1740
Il giudizio della coscienza 1778ss
Distinzione delle virtù cardinali 1807
Il carattere comunitario della vocazione umana 1882
La conversione e la società 1886
  1889
L'autorità 1901
  1904ss
Il rispetto della persona umana 1930ss
La legge morale naturale 1956
Vita morale e Magistero della Chiesa 2032
Il Decalogo e la legge naturale 2070
Il dovere sociale della religione e il diritto alla libertà religiosa 2104ss
Comp. 365; 444; 504; 512

Codice Diritto Canonico

ogni … è dotato di azione e di eccezione 1491
antico 6
divino 24
  1075
  1290
  1163 § 2
naturale 1163 § 2
civile 98
  231 § 2
  1274 § 5
  1290
  1299 § 2
  1500
  1558 § 2
v. Leggi civili
canonico 26
  1290
  1299
di elezione 165
internazionale 362
  365 § 1

Compendio della dottrina sociale

Popolo dell'Alleanza e diritto del povero

23
Diritto ed economia della salvezza 62
Diritto della Chiesa e dottrina sociale 69
Diritto della Chiesa, maestra di verità 70
Diritto della Chiesa di evangelizzare il sociale 70
Diritto e dovere della Chiesa di evangelizzare 71
Dottrina sociale, filosofia e diritto 77
Rerum novarum e diritto di proprietà 89; 268
Nuovo ordine sociale e diritto 93
Pio XII e rapporto tra morale e diritto 93
Dignitatis humanae e diritto alla libertà religiosa 97
Peccato sociale e diritto alla vita 118
Diritti umani e rispetto di ogni diritto 154

Diritto alla vita

155; 553
Diritto a vivere in una famiglia unita 155
Diritto a maturare intelligenza e libertà 155
Diritto di partecipare al lavoro 155
Diritto a fondare una famiglia 155
Diritto ad accogliere ed educare i figli 155
Diritto alla libertà religiosa 155; 166; 553
Diritto all'autodeterminazione 157
Diritto all'indipendenza 157
Diritto all'esistenza di una Nazione 157
Diritto di una Nazione alla lingua e cultura 157
Diritto di una Nazione alle tradizioni 157
Diritto di una Nazione al proprio futuro 157
Principi e relazioni mediate dal diritto 161

Diritto all'abitazione

166
Diritto all'educazione 166
Bene comune, diritto e vita sociale 167
Diritto universale all'uso dei beni 172
Diritto all'uso dei beni e suo esercizio 173
Diritto alla proprietà privata 177
Diritto di partecipare alla vita pubblica 191
Diritto all'esercizio della libertà 199
Identità sessuale e diritto positivo 224
Persona omosessuale e diritto al matrimonio 228
Famiglie cristiane, Stato e diritto alla vita 231
L'aborto non è un diritto 233
Diritto degli sposi, nascite e numero dei figli 234
Desiderio di maternità e diritto al figlio 235

Famiglia e diritto all'assistenza

237
Diritto dei genitori ad educare la prole 239
Diritto dei genitori e strumenti formativi 240
Diritto dei genitori e istituzioni educative 241
Diritto del bambino a nascere in una famiglia 244
Diritto della famiglia a formare associazioni 247
Diritto a possedere il frutto del lavoro 249
Lavoro, famiglia e diritto di proprietà 250
Diritto di proprietà privata 282
Il riposo festivo è un diritto 284
Il lavoro è un diritto fondamentale 287
Diritto al lavoro e piena occupazione 288
Dovere dello Stato e diritto al lavoro 291

Diritto al lavoro, e collaborazione tra gli Stati

292
Diritto al lavoro e società civile 293
Famiglia, diritto naturale 294
Diritto al lavoro delle donne 295
Diritto al ricongiungimento familiare 298
Diritto ad una giusta rimunerazione 301
Diritto al riposo 301
Diritto ad ambienti di lavoro sani 301
Diritto alla salvaguardia della personalità 301
Diritto a sovvenzioni per i disoccupati 301
Diritto alla pensione 301
Diritto di assicurazione 301
Diritto a provvedimenti per la maternità 301
Diritto a riunirsi e a associarsi 301
Diritto a formare associazioni 305
Associazioni e diritto al lavoro 309

Diritto a partecipare alla vita economica

333
Diritto di iniziativa economica 336
Stato, diritto e situazioni di monopolio 351
Diritto alla libertà di iniziativa economica 354
Diritto al cibo 365
Diritto all'acqua potabile 365
Diritto, auto-determinazione e indipendenza 365
Potere temporale e diritto 379
Minoranze e diritto all'esistenza 387
Minoranze e diritto alla cultura 387
Diritti umani e diritto positivo 388
Amicizia civile e campo del diritto 390; 391
Diritto del popolo a controllare i governanti 395
Obiezione di coscienza, diritto umano 399
Diritto naturale e diritto positivo 400
Diritto di resistenza 400; 401

Autorità e diritto di comminare pene

402
Infliggere le pene e Stato di diritto 402
Diritto degli indagati alla riservatezza 404
Democrazia e Stato di diritto 406; 408
Diritto all'obiettività, informazione e valori 414; 415
Bene comune e diritto dei cittadini 417
Diritto alla libertà in campo religioso 421
Chiesa e diritto al riconoscimento giuridico 426
Relazioni tra popoli e regolazione nel diritto 433
Diritto e garanzia dell'ordine internazionale 434
Diritto delle genti e diritto internazionale 437
Diritto naturale e diritto interno degli Stati 437
Guerra, diritto della forza e forza del diritto 437

Primato del diritto e fiducia reciproca

439
Autorità della Comunità internazionale e diritto 441
Organizzazioni e diritto alla partecipazione 442
Santa Sede e diritto di legazione 444
Legato pontificio e nativo diritto dei Papi 445
Diritto allo sviluppo 446
Paesi poveri e diritto allo sviluppo 450
Diritto dei popoli, sussistenza e progresso 450
Diritto ad un ambiente sano e sicuro 468
Diritto all'acqua 484; 485
Diritto alla difesa dello Stato aggredito 500; 501
Militari e crimini contro il diritto delle genti 503
Diritto all'uso della forza e diritto umanitario 504

Diritto a difendersi del terrorismo

514
Diritto alla pace 518
Dottrina sociale, diritto e soggetti attivi 539
Diritto ad una cultura umana e civile 557
Verità morali e diritto di una comunità 571

… internazionale

Diritto internazionale e rispetto degli Stati 157
Basi del diritto internazionale 157
Stati, organizzazioni religiose e diritto internazionale 423
Diritto internazionale e legge del più forte 439
Militari e diritto internazionale umanitario 503
Uso della forza e diritto internazionale umanitario 504
Popolazione e diritto internazionale umanitario 505
Disarmo dell'aggressore e diritto internazionale 506

Terrorismo e diritto internazionale umanitario

513
Chiesa e funzione del diritto internazionale 516

… naturale

Pio XII e il diritto naturale 93
Convivenza umana, diritto naturale e dovere 156
Diritto all'uso dei beni e diritto naturale 172
Potere e diritto naturale al matrimonio 216
Lavoro, vita familiare e diritto naturale 294
Diritto di resistenza e diritto naturale 400
Diritto internazionale e diritto naturale 437

Summa Teologica

  II-II, q. 57