Curia

A Roma il popolo fu originariamente suddiviso in 10 ripartizioni ( dette curie ), che poi crebbero fino a 30: si trattava probabilmente di gente che, per vicinanza di sede, erano spesso imparentate ed avevano in comune culti e sepolture.

La parola passò poi ad indicare il luogo in cui i cittadini si radunavano per deliberare: la "curia" per eccellenza era costituita dal Senato.

Nei municipi romani era un consiglio che aveva funzioni analoghe a quelle del Senato della capitale ed era formata dai "decurioni".

Attualmente con Curia romana si intende l'organismo formato dalla Segreteria di Stato ( ministero degli esteri! ), dalle Congregazioni vaticane, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e dai vari tribunali che coadiuvano il Papa nel governo generale della Chiesa.

La curia diocesana è, in parallelo, il complesso degli uffici amministrativi e giudiziari che assistono il vescovo nella conduzione della diocesi.

Si è pensato che la parola derivasse da co-viria, "riunione di uomini".

… romana

La Curia Romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo.

Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le congregazioni, i tribunali, i consigli e gli uffici, cioè la Camera Apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede

Tra gli istituti della Curia Romana si collocano la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

I dicasteri ( a meno che, in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura ) sono composti dal cardinale prefetto o da un arcivescovo presidente, da un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi con l'aiuto del segretario.

Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congrue numero di altri officiali.

Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo pontefice.

Compiuto il settantacinquesimo anno di età, i cardinali preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al romano pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, procederà.

Gli altri capi di dicastero, così come i segretari, compiuto il settantaeinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico.

Per le questioni aventi carattere di principio generale, o per altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano
trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all'anno.

Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si trovano nell'Urbe.

A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.

I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla Sede Apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza dei singoli vescovi o dei loro organismi ( Conferenze o Sinodi Episcopali ), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l'azione pastorale della Chiesa, conservando i dovuti rapporti con le Chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della Chiesa universale; giudicano infine le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla Sede Apostolica.

Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà e delle sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza.

I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, ne derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo pontefice.

La Segreteria di Stato

La Segreteria di Stato è l'organismo che coadiuva più da vicino il sommo pontefice nell'esercizio della sua missione di pastore supremo della Chiesa.

Tiene i rapporti con i diversi dicasteri della Curia Romana e ne coordina i lavori.

Per la sua importanza ne tracciamo la storia e l'attuale organizzazione e competenza.

La necessità dei sommi pontefici di corrispondere in forma più frequente, sollecita e segreta fece sorgere, all'infuori della Cancelleria Apostolica, organi nuovi, come la Camera Segreta al tempo di Martino V e la Secretoria Apostolica, per la corrispondenza ufficiale in lingua latina, disciplinata da Innocenze VIII, con la costituzione Non debet reprehensibile ( 31.XII.1487 ), e composta di 24 segretari apostolici, di cui uno, chiamato secretarius domesticus, ebbe posto preminente.

Si possono far risalire a questa Secretoria apostolica la Cancelleria dei Brevi, la Segreteria dei Brevi ai Principi, e la Segreteria delle Lettere Latine.

Con Leone X fu creato un altro ufficio, quello del secretarius intimus, affidato a Pietro Ardighello in aiuto al cardinale Giulio de' Medici, che assunse la direzione degli affari di Stato, per la corrispondenza in lingua volgare, specialmente coi nunzi apostolici ( che allora andavano istituendosi con attribuzioni diplomatiche in forma stabile ), e a nome, non più a firma, del pontefice.

La Segreteria di Stato, così iniziata e guidata poi dal "cardinale nipote", quasi primo ministro del papa, prese sviluppo, specialmente nel periodo del concilio di Trento.

Il secretami» intimus, detto anche secretarius papale o maior, fu per lungo tempo quasi sempre un prelato non di rado insignito della dignità vescovile.

Soltanto dall'inizio del pontificato di Innocenze X all'alto ufficio fu chiamato un personaggio già con il rango di cardinale e non appartenente alla sua parentela; questi fu il cardinale segretario di Stato Giovanni Giacomo Panciroli ( 1644 ).

La Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari fu istituita da Pio VII con biglietto del cardinale Pacca, prosegretario di Stato, a p. Francesco Fontana, in data 19.VII.1814, ampliando così la Congregatio super Negotiis Extraordinariis Regni Galliarum, istituita da Pio VI nel 1793. Pio X, con la costituzione Sapienti Consilio del 29.VI.1908, divise la Segreteria di Stato in tre sezioni, di cui la Prima Sezione fu poi la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nella forma fissata dal Codice di diritto canonico del 1917 ( can.263 ).

La costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae ( 15.VII.1967 ) di Paolo VI denominò la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari come Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, distinguendolo dalla Segreteria di Stato.

Con la costituzione apostolica Pastor bonus ( 28.VI.1988 ) Giovanni Paolo II riformò la Segreteria di Stato dividendola in due sezioni; la Sezione degli Affari Generali e la Sezione dei Rapporti con gli Stati, nella quale confluì il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di cardinali e da alcuni vescovi.

Alla prima sezione spetta di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo pontefice sia nella cura della Chiesa universale, sia nei rapporti con i dicasteri della Curia Romana, e di redigere ogni documento che il Santo Padre le affida.

Cura la pubblicazione degli "Acta Apostolicae Sedis"; divulga, mediante l'Ufficio della Sala Stampa, gli atti del sommo pontefice e l'attività della Chiesa; raccoglie, attraverso l'Ufficio di Statistica, tutti i dati che riguardano la vita della Chiesa nel mondo.

D'intesa con la seconda sezione vigila sull'Osservatore Romano", la Radio Vaticana e il Centro Televisivo Vaticano.

La seconda sezione ha come compito proprio i rapporti con i governi civili, favorendo le relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale; rappresenta inoltre la Santa Sede presso gli organismi internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica.

In particolari circostanze, per incarico del sommo pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della Curia Romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.

Negli altri casi, sempre in materia di provvista di Chiese, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta a essa di attendere a quegli affari che debbono essere trattati con i governi civili.

v. Congregazioni vaticane

Nel latino classico, si chiamava Curia sia una seduta del Senato romano, sia il Senato stesso come istituzione, sia anche il luogo dove l'assemblea dei senatori si riuniva.

Nel linguaggio ecclesiastico, Curia è il nome di quel gruppo di delegati, impiegati e amministratori ( sia chierici che laici ), che coadiuvano il Vescovo nell'esercizio quotidiano del governo della sua Chiesa.

Col nome di « Curia Romana » si intende quell'istituzione ecclesiastica ( composta soprattutto di Cardinali responsabili, e poi di Vescovi, sacerdoti e laici impiegati ) che coadiuva il Papa nell'esercizio della sua funzione petrina ( primato ) verso tutta la Chiesa.

Concilio Ecumenico Vaticano II

Diocesana: sua organizzazione e funzioni Christus Dominus 27
Romana: strumento del Papa al servizio dei Vescovi e della Chiesa, sue benemerenze, riforma desiderata dal Concilio Christus Dominus 9
sua internazionalizzazione, partecipazione dei Vescovi diocesani, consulterà i laici Christus Dominus 10
v. Propaganda fide

Codice Diritto Canonico

romana, dicasteri che la compongono 360
va sotto il nome di Sede Apostolica 361
diocesana, componenti e funzioni 469
nomina degli addetti 470
è loro richiesta una promessa e devono osservare il segreto 471
normativa 472
moderatore della … 473 § 3 e 3
v. Consiglio episcopale; Atti della …