Summa Teologica - I-II

Indice

Articolo 5 - Se, oltre a quelli morali, giudiziali e cerimoniali, ci siano nella legge antica altri precetti

Infra, a. praec.; In Gal., c. 5, lect. 3; In Hebr., c. 7, lect. 2

Pare che oltre a quelli morali, giudiziali e cerimoniali, ci siano nella legge antica altri precetti.

Infatti:

1. I precetti giudiziali riguardano gli atti della giustizia tra gli uomini, mentre quelli cerimoniali riguardano gli atti della religione, con la quale si onora Dio.

Ma oltre a queste ci sono molte altre virtù, cioè la temperanza, la fortezza, la liberalità e moltissime altre, a cui abbiamo accennato in precedenza [ q. 60, a. 5 ].

Quindi nella legge antica ci devono essere molti altri precetti.

2. Nel Deuteronomio [ Dt 11,1 ] si legge: « Ama il Signore tuo Dio e osserva i suoi precetti, le sue cerimonie, i suoi giudizi e i suoi comandamenti ».

Ma i precetti indicano, come si è detto [ a. prec. ], le norme morali.

Quindi, oltre alle norme morali, giudiziali e cerimoniali, ci sono nella legge altre norme, dette comandamenti.

3. In un altro passo [ Dt 6,17 ] si dice: « Custodisci i precetti del Signore tuo Dio, e le testimonianze e le cerimonie che ti ho comandato ».

Quindi, oltre a tutti i precetti ricordati, nella legge ci sono anche le testimonianze.

4. Si legge nei Salmi [ Sal 119,93 ]: « Mai dimenticherò le tue giustificazioni », e la Glossa [ interlin. ] spiega: « cioè della legge ».

Quindi nell'antica legge non ci sono soltanto i precetti menzionati, ma anche le giustificazioni.

In contrario:

Sta scritto [ Dt 6,1 ]: « Questi sono i precetti, le cerimonie e i giudizi che il Signore Dio vi ha comandato ».

E queste parole sono poste all'inizio della legge.

Perciò tutti i precetti sono compresi in esse.

Dimostrazione:

Nella legge si riscontrano delle cose che sono dei veri precetti, e altre che sono elementi ordinati all'adempimento di essi.

Ora, i precetti riguardano le cose da compiersi, e l'uomo viene indotto a metterle in pratica da due moventi: dall'autorità di chi le comanda e dai vantaggi del loro adempimento, vantaggi che possono essere il conseguimento di un bene utile, dilettevole od onesto, oppure la fuga di un male contrario.

Fu dunque necessario mettere nell'antica legge qualcosa che indicasse l'autorità di Dio che la comandava: da cui le espressioni [ Dt 6,4 ]: « Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo »; oppure [ Gen 1,1 ]: « In principio Dio creò il cielo e la terra ».

E in questi casi abbiamo le testimonianze.

Inoltre bisognava proporre dei premi per l'osservanza della legge, e delle pene per le trasgressioni; come là dove si dice [ Dt 28,1 ]: « Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, egli ti metterà sopra tutte le nazioni della terra », ecc.

E queste sono le giustificazioni, per il fatto che Dio giustamente punisce o premia.

Ma le cose da compiere non ricadono sotto il precetto se non in quanto implicano una ragione di debito.

Ora, una cosa può essere dovuta in due maniere: o in rapporto al dettame della ragione, o in rapporto alla determinazione di una legge.

Il Filosofo [ Ethic. 5,7 ] infatti distingue due tipi di giustizia: morale e legale.

E a sua volta il debito morale è di due generi: infatti la ragione detta che un'azione è da compiersi o come cosa necessaria, senza la quale non sussiste l'ordine della virtù, oppure come cosa utile a meglio osservare l'ordine suddetto.

Quindi nella legge certi fatti morali sono decisamente comandati o proibiti, come [ Es 20,13.15; Dt 5,17.19 ]: « Non uccidere, Non rubare ».

E abbiamo così i precetti.

- Altre cose invece sono comandate o proibite non perché rigorosamente dovute, ma per il meglio.

E queste norme possono dirsi comandamenti: poiché implicano suggerimento e persuasione.

Come si dice p. es. nell'Esodo [ Es 22,26 ]: « Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole ».

Per cui S. Girolamo [ Glossa in Mc, Proem. ] afferma che « nei precetti si ha la giustizia, nei comandamenti la carità ».

- Il debito poi che dipende da una determinazione della legge appartiene alle norme giudiziali quando si tratta di cose umane, e a quelle cerimoniali quando si tratta di cose divine.

Tuttavia si potrebbero chiamare testimonianze anche le espressioni che ricordano i premi e i castighi, in quanto sono altrettanti attestati della divina giustizia.

- Inoltre tutti i precetti della legge possono dirsi giustificazioni, in quanto esecuzioni della giustizia legale.

- E anche i comandamenti e i precetti possono essere distinti diversamente: chiamando precetti quelli che Dio stabilì da se stesso e comandamenti quelli che comandò servendosi di altri, come il termine stesso sembra indicare.

Da tutto ciò risulta che i precetti morali, cerimoniali e giudiziali abbracciano tutti i precetti della legge; le altre cose invece non sono dei precetti, ma sono ordinate all'osservanza di essi, come si è detto.

Analisi delle obiezioni:

1. La sola giustizia, tra le virtù, implica la nozione di debito.

Perciò le norme morali in tanto sono determinabili dalla legge in quanto appartengono alla giustizia: di cui però la religione è parte, come Cicerone [ De invent. 2,53 ] fa osservare.

Per cui il giusto legale non può estendersi oltre ai precetti cerimoniali e giudiziali.

2, 3, 4. Per le altre obiezioni basta quanto abbiamo detto.

Indice