Summa Teologica - II-II

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Articolo 3 - Se basti restituire solo il mal tolto

I-II, q. 105, a. 2, ad 9; In 4 Sent., d. 15, q. 1, a. 5, sol. 2, ad 5, 6

Pare che non basti restituire solo il mal tolto.

Infatti:

1. Nell'Esodo [ Es 21,37 ] si legge: « Se uno ruba un bue o un montone, e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque buoi per il bue e quattro montoni per il montone ».

Ora, tutti sono tenuti a osservare i precetti della legge divina.

Perciò chi ruba è tenuto a restituire il quadruplo o il quintuplo.

2. Come dice S. Paolo [ Rm 15,4 ], « tutto ciò che è stato scritto, è stato scritto per nostra istruzione ».

Ma nel Vangelo [ Lc 19,8 ] si legge che Zaccheo disse al Signore: « Se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto ».

Quindi uno è tenuto a restituire moltiplicato il mal tolto.

3. A nessuno si può togliere con giustizia ciò che non è tenuto a dare.

Ma il giudice per punizione toglie giustamente a chi ha rubato più di quanto ha rubato.

Per cui uno è tenuto a darlo.

Quindi non basta semplicemente restituire il mal tolto.

In contrario:

La restituzione deve ridurre all'uguaglianza ciò che è stato sottratto con una sperequazione.

Ora uno, restituendo soltanto ciò che aveva preso, ripristina l'uguaglianza.

Quindi non è tenuto a restituire se non ciò che aveva preso.

Dimostrazione:

Nell'atto in cui uno si impossessa della roba altrui si riscontrano due aspetti.

Primo, la sperequazione dei beni: che in certi casi è senza ingiustizia, come nei prestiti.

Secondo, il delitto contro la giustizia, che può sussistere anche senza sperequazione di beni: come quando uno tenta un atto di violenza, ma non ci riesce.

Quanto al primo aspetto dunque si rimedia con la restituzione, che mira a ristabilire l'uguaglianza: e a ciò basta che uno restituisca quanto riteneva della roba altrui.

Il delitto invece viene riparato col castigo, che è riservato al giudice.

Perciò, prima di essere condannato dal giudice uno non è tenuto a restituire più di quanto ha rubato; ma dopo la condanna è tenuto a scontare la pena.

Analisi delle obiezioni:

1. È così risolta anche la prima obiezioni: infatti quel precetto determinava il castigo che il giudice doveva infliggere.

E sebbene nessuno sia tenuto a osservare i precetti giudiziali dopo la venuta di Cristo, come sopra [ I-II, q. 104, a. 3 ] si è dimostrato, tuttavia può essere stabilita la stessa norma o qualcosa di consimile da parte della legge umana, per la quale valgono le stesse ragioni.

2. Zaccheo si espresse in quel modo perché voleva fare delle opere supererogatorie.

Infatti prima aveva detto: « Ecco, io dò la metà dei miei beni ai poveri ».

3. Il giudice nel condannare può con giustizia esigere delle cose in più, sotto forma di castigo; però il reo non è tenuto a farlo prima della condanna.

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