Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se potesse essere lecito rimandare la moglie per una dispensa

Pare che non sia mai potuto essere lecito rimandare la moglie per una dispensa.

Infatti:

1. Ciò che nel matrimonio è contro il bene della prole è contro i primi precetti della legge naturale, che sono indispensabili [ I-II, q. 94, a. 5 ].

Ma tale è appunto il ripudio della moglie, come appare evidente dalle cose dette [ a. prec. ].

Quindi, ecc.

2. La concubina differisce dalla moglie soprattutto per il fatto che non è unita in modo indissolubile.

Ora, non fu mai possibile per una dispensa avere una concubina [ q. 65, a. 5 ].

Quindi neppure rimandare la moglie.

3. Gli uomini sono passibili di dispensa adesso come nei tempi passati.

Ma adesso non si può dare in alcun modo la dispensa di ripudiare la moglie.

Quindi neppure allora.

In contrario:

Agar, come si è visto [ q. 65, a. 5, ad 2 ], fu trattata da Abramo come una moglie.

Ma poi per un comando divino egli la cacciò via [ Gen 21,10ss ], senza fare peccato.

Quindi per una dispensa poteva allora essere lecito a un uomo rimandare la moglie.

Dimostrazione:

La dispensa dai precetti, specialmente da quelli che in qualche modo sono di legge naturale, è come un mutamento nel corso naturale delle cose.

Il quale corso può mutare in due modi.

Primo, in forza di una causa naturale, che impedisce a un'altra causa naturale di seguire il suo corso: e ciò avviene in tutti quei fenomeni che avvengono in natura di rado e casualmente.

Ma in tal modo può variare il corso non delle realtà naturali che sono perenni, bensì di quelle che capitano di frequente.

- Secondo, in forza di una causa del tutto soprannaturale, come avviene nei miracoli.

E in questo modo può mutare il corso naturale non solo di ciò che avviene di frequente, ma anche di ciò che è ordinato a realizzarsi sempre: come è evidente nell'arresto del sole al tempo di Giosuè [ Gs 10,12s ], nella sua retrocessione al tempo di Ezechia [ Is 38,8 ] e nell'eclissi miracolosa durante la passione di Cristo [ Mt 27,45; Mc 15,33; Lc 23,44ss ].

Ora, la dispensa dai precetti della legge naturale talora dipende dalle cause inferiori.

E allora la dispensa può estendersi ai soli precetti secondari della legge naturale, non però ai primi, poiché questi vanno considerati come delle entità destinate a rimanere; come si è visto sopra [ q. 65, a. 2 ] per la poligamia, e per altre cose del genere.

Talora invece dipende solo dalle cause superiori.

E allora la dispensa può essere data da Dio anche in riferimento ai primi precetti della legge naturale, allo scopo di esprimere o di manifestare un mistero divino: come è evidente nel comando dato per dispensa ad Abramo di uccidere il figlio innocente [ Gen 22,2 ].

Ora, tali dispense non sono accordate convenientemente a tutti, ma ad alcune persone particolari: come avviene anche per i miracoli.

Se dunque l'indissolubilità del matrimonio rientrasse nei primi precetti della legge naturale, potrebbe essere dispensata solo con questo tipo di dispensa.

Se invece ricade nei precetti secondari della legge naturale, allora può essere dispensata anche nel primo modo.

Sembra però che essa rientri piuttosto nei precetti secondari.

Infatti l'indissolubilità del matrimonio non è ordinata al bene della prole, che è quello principale, se non per il fatto che i genitori devono provvedere ai figli per tutta la vita, mediante la provvista dei beni necessari all'esistenza.

Ora, l'appropriazione di tali beni non rientra nell'intenzione primaria della natura, dal momento che in base ad essa tutto è comune.

Perciò non sembra che il ripudio della moglie sia contro la prima intenzione della natura: quindi non sarà neppure contro i precetti primari della legge naturale, bensì contro quelli secondari.

Sembra quindi che essa possa essere oggetto del primo tipo di dispensa.

Analisi delle obiezioni:

1. Il bene della prole secondo la prima intenzione della natura implica la procreazione, la nutrizione e l'istruzione fino a che la prole non abbia raggiunto l'età adulta.

Ma che poi le si provveda mediante l'eredità e il lascito di altri beni, ciò sembra rientrare nella seconda intenzione della legge naturale.

2. Il concubinaggio è contro il bene della prole in ciò che rientra nella prima intenzione della natura, cioè quanto all'educazione e all'istruzione, che richiedono una lunga convivenza dei genitori; il che è escluso nel caso della concubina, la cui convivenza è temporanea.

Quindi non è la stessa cosa

- Tuttavia anche il concubinaggio potrebbe essere oggetto di una dispensa del secondo tipo: come è evidente nel caso di Osea [ Os 1,2 ].

3. L'indissolubilità, pur non appartenendo che alla seconda intenzione del matrimonio quale compito naturale, appartiene tuttavia alla prima intenzione di esso considerato come sacramento della Chiesa.

Dal momento quindi che fu istituito come sacramento, finché dura tale istituzione non può essere oggetto di dispensa: purché non si tratti del secondo tipo di dispensa.

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