Summa Teologica - I-II

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Articolo 5 - Se la legge naturale possa mutare

Infra, q. 97, a. 1, ad 1; II-II, q. 57, a. 2, ad 1; In 3 Sent., d. 37, q. 1, a. 3; a. 4, ad 2; In 4 Sent., d. 33, q. 1, a. 2, ad 1; De Malo, q. 2, a. 4, ad 13; In 5 Ethic., lect. 12

Pare che la legge naturale possa mutare.

Infatti:

1. La Glossa [ ord. di Rabano ] così commenta l'espressione della Scrittura [ Sir 17,9 ]: « Inoltre pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita »: « Volle cioè la legge scritta a correzione della legge naturale ».

Ma ciò che si corregge viene mutato.

Quindi la legge naturale può essere mutata.

2. L'uccisione degli innocenti, l'adulterio e il furto sono contro la legge naturale.

Ora, si riscontra che Dio ha mutato queste cose: p. es. quando comandò ad Abramo di uccidere il figlio innocente [ Gen 22,2 ]; quando comandò agli Ebrei di appropriarsi dei vasi chiesti in prestito agli Egiziani [ Es 12,35ss ]; quando impose a Osea di sposare una moglie adultera [ Os 1,2 ].

Quindi la legge naturale può subire mutamenti.

Analisi delle obiezioni:

1. Si dice che la legge scritta è stata data come correttivo della legge di natura o perché ha supplito quanto ad essa mancava, oppure perché la legge di natura nei cuori di alcuni, rispetto a certe cose, si era corrotta al punto che essi stimavano come cose buone delle azioni malvage; e questa corruzione aveva bisogno di correzione.

2. Con la morte naturale muoiono tutti, sia gli innocenti che i colpevoli.

E questa morte è inflitta dalla divina potenza per il peccato originale, secondo l'espressione biblica [ 1 Sam 2,6 ]: « Il Signore fa morire ».

Perciò senza alcuna ingiustizia, per un comando di Dio, si può infliggere la morte a qualsiasi uomo, sia colpevole che innocente.

- E lo stesso si dica dell'adulterio, che è l'unione con la donna di un altro, attribuita a costui da una legge stabilita da Dio.

Perciò a qualsiasi donna uno si unisca per comando di Dio non commette né adulterio né fornicazione.

E ancora la medesima ragione vale per il furto, che è l'appropriarsi della roba altrui.

Infatti tutto ciò che uno prende per comando di Dio, che è il padrone di ogni cosa, non lo prende, come nel furto, contro la volontà del padrone.

- Del resto non avviene soltanto nelle cose umane che sia doverosa qualsiasi azione comandata da Dio: poiché anche nel mondo fisico tutto ciò che Dio compie è in qualche modo naturale, come si è spiegato nella Prima Parte [ q. 105, a. 6, ad 1 ].

3. Una norma può appartenere al diritto naturale in due modi.

Primo, nel senso che la natura tende verso di essa: tale è, p. es., il principio che non si deve fare ingiuria al prossimo.

Secondo, nel senso che non è stata la natura a introdurre l'uso contrario: e così potremmo dire che è di diritto naturale che l'uomo sia nudo, poiché non è stata la natura, ma l'arte, a introdurre l'uso delle vesti.

E in questo senso sono di diritto naturale « il possesso in comune e la libertà uguale per tutti »: poiché la spartizione dei beni e la servitù non furono introdotte dalla natura, ma dalla ragione dell'uomo, in quanto utili alla vita umana.

E così la legge naturale è qui mutata soltanto per aggiunta.

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