Summa Teologica - II-II

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Articolo 2 - Se sia lecito ai religiosi trattare affari secolari

C. impugn., c. 9; In Rom., c. 16, lect. 1; In 2 Tim., c. 2, lect. 1

Pare che ai religiosi non sia lecito trattare affari secolari.

Infatti:

1. Nel decreto ricordato di Papa Bonifacio IV [ a. 1 ] si legge che « S. Benedetto ordinò che i monaci si astenessero dagli affari secolari.

E ciò viene comandato, negli scritti apostolici e in tutte le disposizioni dei Santi Padri, non solo ai monaci, ma anche a tutti i canonici », stando a quelle parole di S. Paolo [ 2 Tm 2,4 ]: « Nessuno che si è arruolato nell'esercito di Dio si intralcia nelle faccende secolari ».

Ora, tutti i religiosi sono arruolati nell'esercito di Dio.

Quindi ad essi non è lecito trattare affari secolari.

2. L'Apostolo scriveva ai Tessalonicesi [ 1 Ts 4,11 ]: « Fatevi un punto d'onore di vivere in pace, attendendo alle cose vostre »; cioè, come dice la Glossa [ interlin. ], « lasciando da parte gli affari altrui, lavorate a emendare la vostra vita ».

Ma i religiosi prendono l'impegno speciale di emendare la loro vita.

Essi quindi non devono trattare gli affari secolari.

3. Commentando quel passo di S. Matteo [ Mt 11,8 ]: « Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re », S. Girolamo [ In Mt 2 ] afferma: « Mostra così che la vita integra e la predicazione austera devono evitare le corti dei re e fuggire la compagnia delle persone raffinate ».

Ma se si trattano gli affari secolari nasce la necessità di frequentare le corti dei re.

Quindi ai religiosi non sono leciti questi affari.

In contrario:

S. Paolo scrive ai Romani [ Rm 16,1 ]: « Vi raccomando Fede, nostra sorella ». E poi aggiunge [ Rm 16,2 ] « Assistetela in tutto ciò in cui avrà bisogno di voi ».

Dimostrazione:

Lo stato religioso, come si è visto [ q. 186, a. 1, s. c.; a. 7, ad 1 ], è ordinato a raggiungere la perfezione della carità.

Ora, questa consiste principalmente nell'amore di Dio, ma secondariamente anche nell'amore del prossimo.

Perciò i religiosi devono attendere soprattutto alle cose di Dio.

Quando però la necessità degli altri lo esige, essi devono trattare per carità anche i loro affari, secondo le parole di S. Paolo [ Gal 6,2 ]: « Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo »; poiché servendo il prossimo per il Signore non si fa che assecondare l'amore di Dio.

Da cui le parole di S. Giacomo [ Gc 1,27 ]: « Una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni »; « cioè », come dice la Glossa [ interlin. ], « soccorrere in caso di necessità quelli che sono privi di aiuto ».

Si deve quindi concludere che né ai monaci né ai chierici è lecito trattare affari secolari per cupidigia.

Essi possono invece interessarsene moderatamente per motivi di carità, e con il permesso dei superiori, accettando sia compiti esecutivi, sia compiti direttivi.

Nei Canoni [ Decretales 1,88,1 ] infatti si legge: « Il santo Concilio ordina che in avvenire nessun chierico possa amministrare i fondi, o immischiarsi in affari secolari, se non per assistere i minorenni, gli orfani e le vedove; oppure nel caso che il suo vescovo lo incarichi di amministrare i beni ecclesiastici ».

Ora, ciò che è detto per i chierici vale anche per i religiosi: poiché agli uni e agli altri sono ugualmente proibiti gli affari secolari.

Analisi delle obiezioni:

1. Ai monaci è proibito trattare gli affari del secolo per cupidigia, non già per motivi di carità.

2. Non è curiosità, ma carità, immischiarsi negli affari quando è necessario.

3. Non compete ai religiosi frequentare le corti dei re per le comodità, per la gloria o per la cupidigia: entrarvi però per cause pie fa parte della loro missione.

Si legge infatti che [ il profeta ] Eliseo [ 2 Re 4,13 ] disse alla Sunammita: « C'è forse bisogno di intervenire in tuo favore presso il re, oppure presso il capo dell'esercito? ».

Così pure è lecito ai religiosi entrare nelle corti dei re per rimprovevarli, o per consigliarli: come si legge di S. Giovanni Battista che rimproverò Erode [ Mt 14,4 ].

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